Art. 3.
(Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo).

      1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'interno, è istituita la Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo, di seguito denominata «Commissione centrale», alla quale è affidato il compito di esaminare e decidere sulle domande di asilo presentate ai sensi della presente legge e sulla permanenza o cessazione dell'asilo nonché ogni altra funzione, anche consultiva, in materia di asilo conferitale dalla presente legge e dal suo regolamento di attuazione. La Commissione centrale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

      2. La Commissione centrale è rinnovata ogni tre anni ed è presieduta da un professore universitario ordinario in materie giuridiche. La nomina a presidente della Commissione centrale è rinnovabile per una sola volta consecutivamente. I

 

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componenti della Commissione centrale rimangono in carica sino al rinnovo della Commissione medesima.

      3. La Commissione centrale si articola in tre sezioni, presiedute da professori universitari in materie giuridiche. Le disposizioni del regolamento emanato ai sensi del presente articolo devono comunque tenere conto degli atti adottati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea, con particolare riguardo ai criteri e alle procedure per la determinazione e per la cessazione dello status di rifugiato e alle condizioni minime che devono essere assicurate al riguardo.
      4. Ciascuna sezione è composta da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un dirigente del Ministero degli affari esteri con qualifica di consigliere di legazione, da un dirigente del Ministero dell'interno, appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, con qualifica di primo dirigente e da un esperto qualificato in materia di diritti civili e umani, nominato dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché da un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Ciascuna amministrazione interessata designa un membro supplente per ogni componente della Commissione. In caso di parità di voti prevale la decisione più favorevole per il richiedente. Le sezioni possono deliberare con la partecipazione di tre componenti. Quando se ne ravvisa la necessità, una o più sezioni della Commissione centrale possono svolgere la propria attività in sede locale con il supporto amministrativo della prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per territorio. Per ciascuna sezione le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a viceprefetto aggiunto.

      5. Con le modalità indicate al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri può istituire ulteriori sezioni qualora il consiglio di presidenza di cui al comma 6 ne rilevi motivatamente l'esigenza, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
 

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      6. Nell'ambito della Commissione centrale è istituito il consiglio di presidenza, composto dai presidenti delle singole sezioni e dal presidente della Commissione, che lo presiede. Al consiglio di presidenza partecipa, su invito del presidente della Commissione, anche uno degli esperti in materia di diritti civili ed umani e un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati di cui al comma 4. Il consiglio di presidenza all'inizio di ciascun anno stabilisce le linee direttive da osservare nella valutazione delle domande di asilo nonché i criteri di massima per il funzionamento delle sezioni, di cui coordina le attività, determinando le modalità ed i mezzi occorrenti ad assicurare l'aggiornamento dei componenti della Commissione centrale.